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Legislazione sulle armi bianche: spade antiche, medievali e fantasy

Dopo varie avventure e peripezie, soprattutto la mancanza di tempo, mi posso dedicare ad un argomento del medioevo moderno che interessa me come tanti altri appassionati di armi antiche e in special modo le armi bianche e la loro legislazione. Tutti le vendono e tutti le comprano, ma la legge cosa dice? Ovviamente è interessante sia l’aspetto che riguarda il commerciante sia quello che riguarda l’acquirente. Ebbene, il “problema” è proprio la legge, nel senso che ancora oggi esistono dei tremendi paradossi per cui tanti prima di cedere al desiderio di appendere la tanto agognata spada al muro della propria camera, vogliono essere sicuri di comprare un’arma anche solo da esposizione, senza che nessuno li accusi di essere dei criminali. Il primo problema sta nella definizione in cui entrano le spade medievali, cioè le cosiddette “armi bianche”. Di fatto sono armi e il loro aggettivo “bianche” non ne elimina la potenziale pericolosità, anche se di fatto nessuno oggi andrebbe in piazza a fare una strage con una spada bastarda [1], primo perché è scomoda e pesante e poi lo beccherebbero subito. Noi oggi per arma intendiamo normalmente la classica arma da fuoco come la pistola, per la quale è obbligatorio per legge il porto d’armi, e lo stesso vale per il fucile da caccia. A pensarci bene però qualsiasi oggetto può essere potenzialmente pericoloso e usato come arma: il repertorio delle potenziali armi è vastissimo, si va dai coltellini multiuso, i cutter, i coltellacci da cucina, i forconi da contadino agli ombrelli e tristemente ricordiamo il caso di Vanessa Russo, la giovane di 23 anni uccisa dopo essere stata colpita con un ombrello in un occhio nella stazione metropolitana di Termini a Roma. Nel 2010 un’altra donna muore con il cranio fracassato con un ferro da stiro che è stato usato contro di lei come arma. Infine, proprio quest’anno a febbraio una donna di 93 anni muore per un pugno in fronte. Potenzialmente ogni cosa è un’arma, anche la nostra mano, un nostro piede se vogliamo fare del male. Certo oggi nessuno userebbe armi antiche per commettere dei reati, anche se bisogna tenere conto del fatto che in un mondo come il nostro tutto è possibile e quindi prima di fare un acquisto che ci potrebbe dare più grane che gratitudine, è bene informarci perché la legge non ammette ignoranza.

Il problema che cercherò di affrontare in questo articolo riguarda la legislazione delle cosiddette armi bianche, in particolare quelle medievali. Vedremo in questo articolo la differenza dei vari tipi di arma bianca e i problemi legati alle licenze di vendita, import/export e acquisto oltre che alla detenzione.

Le armi

Il Codice Penale della Repubblica Italiana definisce come armi (Art. 585)

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti

 

E nell’Art. 704 dice:

1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

 

Tutte le altre cosa vuol dire? È come dicevamo all’inizio, può essere qualsiasi cosa ad essere usata come arma e in tal caso si parla di arma impropria, perché è un oggetto il cui uso naturale non è quello di offendere, ma che può essere usato come strumento di offesa contro cose, animali o persone. Infatti il secondo punto dell’elenco del C.p. lo dice: “tutti gli strumenti”, ma sia il primo punto sia quest’ultimo non specificano un elenco chiuso e chiaro, tassativo né viene fatta una classificazione chiara delle armi per le quali è obbligatoria la licenza di porto o di commercio o anche solo di detenzione. Come dicevamo sempre all’inizio, tutti vendono e comprano, anche online le armi da esposizione e da rievocazione senza che però ci sia un effettivo controllo giudiziario in materia.

Per fare maggiore chiarezza ho consultato un importante sito, che sarà sicuramente noto a chi è appassionato di armi, non solo quelle antiche: earmi, di Edoardo Mori. In particolare per scrivere questo articolo mi sono basata su una sentenza riportata che tratta di un caso interessante in cui un venditore autorizzato viene accusato di non esserlo e per di più ha la licenza ma viene accusato di non averla. Infine viene assolto poiché il reato, il fatto non sussiste.

 

L’accusa dice:

L’imputato, titolare dell'esercizio di rivendita di articoli militari "****", poneva in vendita senza la licenza del Questore le armi (sciabole, spade, pugnali), descritte nel verbale di sequestro e di convalida in data 10 e 11 agosto 2000, notificati all'indagato e allegati in copia.

In primo piano viene messo il fatto che il titolare viene indagato in seguito a segnalazione presso la Questura di competenza poiché aveva messo in vetrina e in negozio delle armi bianche, che vengono prontamente sequestrate e messe a verbale. Gli agenti operanti durante il processo riconoscono che le armi non avevano filo ed erano dotate di impugnatura disagevole, tuttavia contestano il fatto che il titolare stesso non aveva una licenza precisa e specifica per quel tipo di armi, ma solo “una licenza di armeria bensì una licenza per la vendita di oggettistica varia e di abbigliamento militare. Sul presupposto che tali manufatti costituissero delle armi proprie, per la cui vendita è richiesta apposita licenza, si è proceduto al loro sequestro ed alla denuncia del *** per il reato contravvenzionale di cui all'art. 695 c.p.p..”

 

L’Art. citato, il 695 del C.p. infatti dice:

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

 

Sempre gli agenti operanti il sequestro durante il processo hanno detto che “nella licenza in possesso del *** era ricompresa anche la vendita di sciabole. Ha tuttavia precisato che le sciabole cui faceva riferimento la licenza erano quelle usate dai militari o dai funzionari, di Polizia per manifestazioni particolari come celebrazioni di ricorrenze riguardanti 1'arma o il corpo di Polizia. Mentre per la detenzione e la vendita delle spade presenti nel negozio del *** occorreva proprio una licenza di armeria, trattandosi di vere e proprie armi, annoverabili fra le cd. "armi bianche proprie" cioè quelle destinate ad offendere, realizzate con lo specifico scopo di arrecare offesa alla persona.”.

Come avviene durante i Processi Penali, vi è anche in questo caso la consulenza di un esperto, nel caso un esperto di armi antiche, scelto dalla difesa, “Cesare Calamandrei, direttore della rivista "Diana Armi", e consulente del museo di Castel Sant'Angelo per il recupero dell'armeria,” che “ha riferito che le anni sequestrate all'imputato, sono riproduzioni armi storiche e leggendarie e che vengono realizzate per uso scenico, cinematografico o per finalità di collezione e decorative. Esse si differenziano dai modelli originali di cui costituiscono l'imitazione in quanto sono realizzate in ferro e non in acciaio, di conseguenza sono molto più pesanti, hanno dimensioni superiori e grosse impugnature che rendono poco agevole l'uso, Sono dotate di punta, generalmente smussata, mentre il filo della lama è generalmente assente o anch'esso smussato. Per le caratteristiche che presentano, a parere del consulente, tali manufatti non possono annoverarsi fra le armi proprie in quanto non sono realizzati per offendere. Tuttalpiù possono considerarsi armi improprie in ragione di una potenzialità offensiva assimilabile a quella di altri strumenti che, pur non essendo stati realizzati col fine di offendere, possono tuttavia essere potenzialmente lesivi.

Il consulente ha precisato di non aver esaminato personalmente le armi sequestrare al ****, ma di conoscerne le caratteristiche sia perché le ha viste diverse volte esposte nella vetrina del suo negozio, sia perché ha potuto, in quelle occasioni, constatare che appartengono alla stessa tipologia di armi da già lui conosciute e che sono state realizzate dalle stesse ditte produttrici delle armi esaminate in precedenti occasioni.”

La sentenza riporta una definizione di armi proprie e improprie, la stessa che abbiamo messo schematicamente all’inizio, ma che per sicurezza vostra voglio rimettere:

La definizione di armi si ricava dal combinato disposto degli art. 585 c.p., richiamato dall'art. 704 c.p., 30 T.U.L.P.S. e 45 del relativo regolamento, secondo cui per armi si intendono le armi proprie ovvero quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

L' art. 45 del regolamento del Testo Unico contiene poi la definizione specifica della armi proprie diverse da quelle da sparo, indicandole come gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Quindi, all'interno della categoria delle armi va tenuta presente la distinzione fra le armi da sparo e armi che, pur non essendo da sparo, sono comunque realizzate appositamente per arrecare offesa alla persona e dunque hanno insita tale destinazione naturale.

Dalle anni proprie si differenziano poi le armi c.d. improprie, la cui elencazione, ancorché non tassativa; è contenuta nell'art. 4 comma 2 L. n.110/1975. Sono questi gli oggetti che, pur avendo una diversa, specifica destinazione (come strumenti da lavoro, o di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali, o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa alla persona. Ne consegue che è vietato il porto di tali anni improprie fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa specifica destinazione.

Il comma 1 dello stesso art. 4 L. n. 110/1975 si riferisce invece con tutta evidenza alle armi proprie, da sparo e non da sparo, quali le mazze ferrate, i bastoni ferrati, gli sfollagente e le noccoliere, secondo la nozione data dai richiamati art. 585 c.p., 30 T.UL.P.S., sancendo il divieto assoluto di porto fuori dall'abitazione o nelle appartenenze senza 1' autorizzazione prescritta dal terzo comma dell'art. 42 T.U. L.P.S. Sulla scorta di tale distinzione normativa fra armi proprie ed improprie, al fine della configurabilità del reato contestato occorre stabilire se le armi sequestrate al *** presentino una intrinseca potenzialità offensiva, tali da ritenere che esse siano strutturalmente e funzionalmente destinate all'offesa, ovvero appositamente realizzate per tale finalità.

In particolare spade e sciabole

Noi ovviamente in questo articolo parlando di spade e sciabole intendiamo quelle del periodo medievale, ma per la legge il periodo storico non interessa, quello che alla legge interessa è l’obiettivo, lo scopo per il quale le armi bianche vengono fabbricate e se possono essere considerate un potenziale pericolo per la sicurezza. La maggior parte dei negozi vende per lo più armi di imitazione o di fattura simile a quelle medievali, come dice anche l’esperto chiamato come consulente nel processo, più di rado però possiamo trovare anche imitazioni di armi orientali quali sciabole e katane, spade fantasy o pugnali dalle forme e dai colori bizzarri, smussati e dalla punta smussata.

 

Sempre nel caso citato sopra, la sentenza dice:

 

Alla stregua delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, in particolare dall'esame diretto in udienza di tali manufatti e dalle considerazioni del consulente della difesa, del tutto condivisibili, si deve pervenire alla conclusione, pur in mancanza di accertamento tecnico ( non richiesto dalle parti e superato, peraltro, dalle evidenze emerse), che i prodotti posti in vendita dal ***, lungi dall'essere vere proprie armi, sono oggetti aventi finalità esclusivamente scenica, ornamentale e collezionistica. Si tratta difatti di imitazioni di armi di fantasia impiegate nelle rappresentazioni sceniche e cinematografiche, quali la spada di Excalibur, spada Robin Hood, spada Ivanohe, la spada Cavalieri dell'Apocalisse, spada Vikinga barbarian, Katana Schirasaya etc. poi riprodotte per finalità decorative e di. collezionismo. Esse sono più voluminose e pesanti delle armi che intendono imitare in quanto realizzate in ferro e non in acciaio, hanno impugnature voluminose che ne rendono disagevole l'uso, per cui già le loro caratteristiche strutturali sono tali da renderle del tutto anacronistiche come strumenti di offesa. Inoltre hanno la punta smussata e sono pressoché prive di affilatura. Quindi sia le metodiche di costruzione che le caratteristiche strutturali portano ad escludere che esse siano state realizzate per arrecare offesa alla persona. Manca, sia sotto l'aspetto strutturale che quello funzionale, un intrinseca destinazione a tale scopo, che caratterizza le armi proprie, distinguendole dalle ed. armi improprie.

Nel testo della sentenza viene contestato il motivo del sequestro degli agenti e si ripete quanto ho scritto anche io prima, un malintenzionato potrebbe usare qualsiasi cosa per nuocere al prossimo, tuttavia non si può escludere la possibilità che anche le armi bianche siano potenzialmente pericolose. La sentenza conclude con l’assoluzione:

Le armi sequestrate al *** non possono annoverarsi fra le armi proprie, per la cui vendita è occorre la licenza prescritta dal TULPS. Ne discende 1'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli. […] perché il fatto non sussiste.

Allo stato comunque rimane fondamentale la differenza fra armi proprie, soggette alle stesse regole previste per un fucile o una pistola e le armi improprie (strumenti atti ad offendere) che sono di libera detenzione, ma che possono essere portati solo per giustificati motivi. Rimangono di regime incerto le spade non affilate. Non sono armi proprie le imitazioni da bancarella destinate ad essere oggetti di arredo.

Il paradosso della licenza specifica

La licenza in possesso del titolare del negozio comprendeva anche la vendita di armi bianche, poiché, come dice anche lo stesso autore del sito earmi, Edoardo Mori

non esiste la licenza per la "vendita di sciabole da divisa", ma solo la licenza per vendita di armi bianche e che pertanto il commerciante aveva licenza per la vendita di qualsiasi arma bianca; eventualmente quindi il reato da contestare era la vendita di armi senza registrazione sul registro di PS.

L’autore inoltre aggiunge specificamente che “sciabole, spade, lance, pugnali tribali, katane e simili arnesi non hanno più alcuna concreta destinazione ad offendere, ma sono divenuti degli strumenti da arredo, degli accessori della divisa, degli arnesi teatrali, degli arnesi sportivi con la stessa lesività di un ombrello appuntito e che solo un matto si sognerebbe di usare per ledere altri. A riprova di ciò si consideri che i negozi di coltelli e di articoli sportivi o di arredamento sono pieni di questi oggetti liberamente importati, liberamente esposti e venduti, liberamente detenuti, senza che l'Autorità abbia nulla da ridire ed eccepire.

Quali sono le armi bianche?

L’autore, Edoardo Mori, fa il seguente elenco delle armi bianche:

spade, pugnali, baionette [2], tirapugni [3], bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene di tipo non conforme a quello stabilito dal Regolamento ministeriale. non approvate dal Ministero dell'Interno. Per esse il legislatore ha però dovuto assumere che esse non siano idonee ad offendere, ma solo a molestare.

Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d’armi e denunziarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità intervenga e che è cosa ingiusta denunziare il detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore. Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

Le mazze ferrate

La mazza ferrata (clava ferrea in latino), fu la mazza da guerra evoluta dalle civiltà dell'Antichità, ottenuta applicando delle componenti aggiuntive di rinforzo in metallo (inizialmente rame o bronzo e solo successivamente ferro) e non più in semplice pietra, al corpo ligneo della clava. Non va confusa con la mazza chiodata, tipica del Medioevo, che ha invece come caratteristica distintiva la presenza di protuberanze acuminate (fond. chiodi) atte a rendere più mortifero l'impatto della "testa" dell'arma contro l'avversario. La mazza chiodata è considerata come tipo di mazza ferrata. Il vocabolo di lingua latina clava ferrea, assente nel vocabolario latino classico, compare nei documenti europei del Medioevo a partire dal XIII secolo, quando cioè l'uso della mazza d'armi si diffuse capillarmente tra i milites. Nel corso dell'Alto Medioevo, i continui scontri e contatti con l'Impero sasanide diffusero l'uso della mazza ferrata tra le forze di cavalleria dei bizantini e dei musulmani:

Impadronitisi dell'Iran sconfiggendo i sasanidi, gli arabi attinsero a piene mani dalla cultura degli sconfitti, specialmente in campo bellico. Il poema epico Shahnameh [4], opera del persiano Ferdowsi scritta intorno all'Anno Mille, parla ampiamente di cavalleria musulmana ormai armata alla sasanide, con mazze ferrate. Nell'Impero bizantino, il cui esercito comprendeva forze di cavalleria catafratta, la mazza ferrata entrò in uso sin dal IX secolo e venne chiamata bardoukion o matzoukion. Il manuale militare costantinopolitano del X secolo noto come Sylloge Tacticorum (συλλογὴ τακτικῶν) tratta ampiamente dell'uso della mazza ferrata, sia come arma da mischia per il cavaliere (veniva portata in un'apposita sacca di cuoio assicurata alla sella) che come arma da lancio. Da Costantinopoli, l'uso della mazza ferrata si diffuse tra gli slavi dell'Europa Orientale e, seppur in minor misura, nei centri di potere dell'Europa franca. Così, mentre da un lato i russi di Kiev svilupparono a partire dal XII secolo il pernach, la prima mazza con testa a flange metalliche su astile ligneo, l'arazzo di Bayeux (XI secolo) ci mostra una mazza ferrata scagliata come proiettile contro un cavaliere normanno. Il pernach assomiglia molto alla mazza chiodata o stella del mattino che siamo abituati a vedere in tutti i film medievali e fantasy.

 

Figura 1 – Immagine di una baionetta

 

 

Figura 2 – una mazza chiodata, nota anche come stella del mattino per via della forma a stella. Assomiglia molto alla mazza ferrata, dalla quale però differisce nella testa per la mancanza di punte e per la presenza di solchi trasversali. Vedi immagine successiva.

 

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Figura 3 – Immagine schematica del Pernach

Chi può acquistare armi?

Chi NON ha precedenti penali e non ha disturbi psichici o comportamentali ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d’armi ha già dimostrato all’autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa. […] I limiti per la detenzione di armi da fuoco moderne sono:

Armi da caccia, senza limite

Armi sportive, 6 pezzi

Armi comuni in genere, 3 pezzi

 

Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.

Chi non ha una licenza di porto d’armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che si intendono acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. È prassi delle questure richiedere l’idoneità al maneggio delle armi. Per le armi da fuoco occorre aver ottenuto il certificato di capacità al maneggio delle armi rilasciato dal TS. Possono inoltre richiedere il nulla osta, ma solo per armi ad aria compressa gli obiettori del servizio militare e i cittadini comunitari, purché i primi non abbiano gli impedimenti di cui sopra e purché i secondi esibiscano il nulla osta del relativo paese.

 

Denunzia

Le armi proprie devono essere denunziate. Se le armi sono antiche, ciò prodotte prima del 1890, si può richiedere licenza di collezione ed allora vi sono facilitazioni nel loro acquisto, importazione e denunzia.

 

 

Le armi e l’import/export

Vi è mai capitato di andare a San Marino, e, quando siete là, in mezzo alle torri ed all’antica pietra siate finiti davanti ad un negozio di armi medievali? Se sì, qualcuno di voi avrà certamente provato il desiderio di comprarne una, ebbene, ma cosa dice la legge sull’import ed export delle armi? È vietata, salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l’importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l’importazione ai commercianti. Nel caso della Repubblica di San Marino è stata emessa una circolare proprio di recente, che regola i rapporti in materia di armi tra le due Repubbliche, specie per quanto riguarda le armi da fuoco. Per vedere la legislazione, andare al seguente link: Armi a San Marino.

Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne, per tale motivo possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.

 

Fonti bibliografiche

Uccisa con un colpo d'ombrello - LaRepubblica, 2007

Uccisa con il ferro da stiro – Corriere Milanese, 2010

Uccisa con un pugno in fronte – Il Centro, 2012

Spada bastarda – Wikipedia, IT

Baionetta – Wikipedia, IT

Shahnameh – Wikipedia, IT

Mazza ferrata – Wikipedia, IT

Mazza chiodata o stella del mattino – Wikipedia, IT

Fonti normative

Codice Penale della Repubblica Italiana

Le armi bianche e la loro vendita – dal sito earmi di Edoardo Mori, sentenza chiarificatrice del problema della vendita delle armi bianche e relativa licenza.

Sintesi del diritto delle armi – dal sito earmi di Edoardo Mori, qui trovate anche nello specifico per armi da collezione e il porto d’armi.

 

Ringraziamenti

Ringrazio il Dott. Edoardo Mori, per la gentile concessione alla pubblicazione del materiale sopra riportato.

Link sulle armi e la normativa

Earmi – Sito realizzato dal Dott. Edoardo Mori, contiene tutta la legislazione, aggiornata sulle armi e i vari tipi di arma, la balistica, oltre alle spiegazioni delle varie legislazioni. Il sito inoltre contiene tanti indirizzi utili riguardanti la legislazione anche dei Paesi della Comunità Europea, le informazioni per le licenze per armi e tanto altro ancora. Consigliato a tutti gli appassionati del mondo delle armi antiche, moderne e della balistica, oltre a chi si interessa del ramo giuridico riguardante le armi.

 

Note

[1] Spada a una mano e mezza è un'arma bianca manesca del tipo spada sviluppata in Europa nel tardo XIV secolo. Si tratta di un ibrido tra la spada d'armi tipica della cavalleria, rispetto alla quale ha un'impugnatura molto più grande e versatile, appunto ad "una mano e mezza", e la spada a due mani usata dai milites per gli scontri a piedi, rispetto alla quale ha però lama più corta. La spada bastarda garantiva al guerriero trecentesco una scherma più variegata: poteva infatti essere brandita agevolmente da cavallo, guadagnando maggiore potenza d'impatto rispetto alla spada ad una mano (es. sfruttando il ricasso per manovre come la "Mezza Spada" atte a meglio penetrare le sempre più solide armature a piastre) senza i problemi d'ingombro della spada a due mani della quale, comunque, poteva essere un valido sostituto nel combattimento appiedato.

[2] La baionetta è una punta o lama montata sulla canna di un fucile che, nelle guerre tra il XVII e XIX secolo, consentiva alle formazioni di fanteria di attaccare il nemico dopo aver scaricato le armi. Il nome deriva dal francese baionnette, dalla città di Bayonne in Francia, dove venne fabbricata la prima volta. Inizialmente le baionette erano lunghe 90 cm circa e, assieme alla lunghezza del fucile, servivano per respingere la cavalleria. Il calcio del fucile veniva "piantato" a terra e l'intera arma piegata in avanti in modo da creare una barriera di "lance" in grado da fermare la cavalleria. Una seconda versione di baionetta, più corta, lunga circa 45–50 cm serviva per il combattimento corpo a corpo.

[3] Un tirapugni, chiamato anche noccoliere o noccoliera, o rosetta (derivante dalle similarità con la rosetta, un tipo di pane) è un'arma composta da 4 anelli saldati assieme ad un pezzo di ferro, che impugnata sulla mano di un individuo potenzia la violenza del pugno. Alcuni modelli sono anche dotati di spuntoni sugli anelli. Esistono perfino dei tirapugni con delle lame di supporto attaccate ai lati (anche smontabili), il quale sono considerate delle vere e proprie armi bianche, in quanto possono ferire anche molto gravemente una persona, o addirittura ucciderla. Si calza sulla mano di preferenza e consente di mantenere una discreta libertà di movimento del polso. Il suo uso può portare abrasioni alla pelle di chi lo indossa. Date le piccole dimensioni é un'arma facilmente occultabile.

[4] Tradotto come Il Libro dei Re, è un vasta opera poetica scritta dal poeta persiano Ferdowsi attorno al 1000 d.C. circa ed è l'epica nazionale del mondo di lingua persiana. Il Shâhnameh racconta il passato mitico e storico del suo paese, l'Iran, dalla creazione del mondo, fino alla conquista islamica del VII secolo.

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